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ACCUMULAZIONE DEI PROVENTI Ammontare dei dividendi che sono stati accumulati a favore dei possessori dei titoli ma che non sono stati ancora distribuiti.

ARBITRAGGIO Operazione finanziaria consistente nell'acquisto di titoli o di valuta e nella rivendita dello stesso oggetto per ricavare un profitto dato dalla differenza tra i due prezzi.

AZIONE Titolo rappresentato di una frazione del capitale di una società per azioni.

AZIONE ORDINARIA Ha diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, partecipa alla distribuzione degli utili e al rimborso dei capitali in subordine alle azioni di risparmio e privilegiate.

AZIONE DI RISPARMIO Non ha diritto di voto e gode di particolari diritti patrimoniali.

BANCA DEPOSITARIA Banca in cui sono depositati i titoli di un fondo comune e che svolge una funzione di garanzia nei confronti dei partecipanti al fondo.

BANCA D'ITALIA Autorità che esercita insieme alla Consob poteri di vigilanza sugli intermediari mobiliari, controllando in particolare l'osservanza delle regole poste a presidio della stabilità patrimoniale. Ha altre funzioni sul mercato dei titoli di Stato e sulla liquidazione delle operazioni su titoli.

BENCHMARK (punto di riferimento o campione) Titolo guida oggetto di ampie negoziazioni. Ciò fa sì che esso possa venire considerato dagli operatori un titolo di riferimento.

BLUE CHIPS I titoli più prestigiosi di un listino di borsa (mercato regolamentato). BOND (obbligazione) Certificato, generalmente al portatore, che dà diritto a riscuotere un determinato interesse fisso o variabile durante la sua esistenza e al rimborso del capitale a scadenza.

BONUS SHARE (azione premio) Premio di fedeltà per gli azionisti delle aziende privatizzate: i sottoscrittori ricevono azioni in regalo, ma a patto di aver mantenuto i titoli in portafoglio per un certo periodo di tempo.

BORSA ITALIANA S.p.A Società che gestisce i mercati regolamentati italiani (borsa, mercato ristretto, mercato dei derivati e nuovo mercato per piccole e medie imprese).

BROKER Chi negozia affari fra più parti, senza rapporto continuativo con i clienti e percepisce una commissione per il suo servizio.

CAPITAL GAIN Vedi voce "Plusvalenze".

CAPITALIZZAZIONE DI BORSA Per ciascuna società quotata la capitalizzazione è data dal numero di titoli in circolazione moltiplicati per il rispettivo prezzo di mercato.

CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA Svolge la funzione di garantire il buon fine delle operazioni in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni convertibili e warrant) eseguite sul mercato di borsa in caso di insolvenza di un intermediario. Ricopre il ruolo di clearing house per il mercato dei derivanti.

CEDOLA Tagliando, unito al certificato azionario e obbligazionario, che conferisce il diritto di riscuotere il dividendo o l'interesse relativo al periodo indicato. Il diritto si estingue per prescrizione dopo cinque anni.

CERTIFICATO Documento rappresentativo di un certo numero di titoli unitari azionari od obbligazionari, ovvero di quote di fondi comuni di investimento.

CERTIFICATO DI DEPOSITO Titolo trasferibile, rappresentativo di depositi a scadenza vincolata, che vengono emessi dalle banche.

COMMISSIONE Compenso corrisposto dal compratore dello strumento finanziario.

COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE Compenso corrisposto dal sottoscrittore del fondo all'atto dell'ingresso.

COMMISSIONE DI GESTIONE Compenso corrisposto dal sottoscrittore del fondo in relazione alle attività di gestione dello stesso.

COMMISSIONE DI PERFORMANCE Compenso corrisposto dal sottoscrittore del fondo in caso di incremento del valore delle quote.

COMMISSIONE DI RIMBORSO Compenso corrisposto dal sottoscrittore del fondo all'atto del disinvestimento.

CONSOB Autorità che vigila sul funzionamento dei mercati regolamentati, sulle società quotate , sui titoli oggetti di pubblico collocamento e sulle regole di comportamento che devono osservare gli intermediari.

CORPORATE GOVERNANCE Sistema di regole mediante il quale le società vengono gestite e controllate incluso il modo con cui vengono composti gli interessi di vari soggetti che hanno rapporti economici con l'impresa.

COUNTRY ALLOCATION Selezione tra i diversi Paesi di un'unica area d'investimento con l'obiettivo di determinare la migliore allocazione possibile di risorse e ottenere il miglior profilo rischi o rendimento.

DEALER Intermediario che opera ponendo in contatto più parti ma che, a differenza del broker, propone acquisti e vendite di titoli e beni che lui stesso ha acquistato in proprio.

DENARO Nel gergo di borsa equivale a domanda di titoli e ciò comporta che i prezzi siano tendenti al rialzo se essa prevale sul mercato.

DERIVATI Contratti standartizzati con i quali si scambia il diritto di effettuare operazioni su strumenti finanziari.

DIRITTO DI OPZIONE Facoltà di entrare in possesso con precedenza e a condizioni privilegiate di titoli emessi da una società di cui già si detiene una partecipazione o si è portatori di obbligazioni.

DIVIDENDO Quota di utile distribuita agli azionisti alla fine dell'esercizio.

DURATION Indica, in anni e giorni, la vita di un titolo obbligazionario; serve per prevedere il rendimento del titolo.

EUROBOND Obbligazione di emittenti europei (Stati nazionali, enti pubblici o società); con esso si intende un titolo obbligazionario emesso in qualsiasi divisa europea e per qualsiasi scadenza

FACTORING Contratto nel quale un “factor” si assume l'incarico del recupero dei crediti a breve termine di un'azienda, anticipando un importo corrispondente defalcato dal prezzo del servizio.

FLOTTANTE Indica la quantità di azioni di una società che circolano effettivamente sul mercato.

FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO Ha lo scopo di investire il denaro raccolto presso i risparmiatori in titoli di debito pubblico, in titoli azionari, in titoli obbligazionari, immobili o altri strumenti finanziari. Per contro emette per gli stessi risparmiatori certificati detti "quote".

FONDI COMUNI APERTI Fondi comuni di investimento in cui l'ammontare totale del fondo non è prefissato e in cui i sottoscrittori possono entrare e uscire liberamente.

FONDI COMUNI CHIUSI Fondi comuni di investimento in cui l'ammontare totale del fondo da sottoscrivere è già prefissato al momento della promozione dello stesso e dal quale si può uscire solo a scadenza predeterminata.

FONDO NAZIONALE DI GARANZIA Sistema di indennizzo italiano che ha lo scopo di rimborsare, entro un importo massimo predeterminato, i clienti degli intermediari insolventi.

FONDI PENSIONE CHIUSI Destinati a una collettività ben definita di lavoratori, sono istituiti con un accordo sottoscritto dai rappresentati dei datori di lavoro (nel caso di fondi nazionali di categoria) e dal datore di lavoro stesso (nel caso di fondi aziendali) e dai rappresentanti dei lavoratori, cioè dai potenziali iscritti.

FONDI PENSIONE APERTI Promossi da banche, assicurazioni, SIM e SGR, per consentire anche ai lavoratori che non possono aderire a un fondo chiuso di costituirsi una previdenza integrativa. Strumento ideale quindi per lavoratori autonomi e liberi professionisti.

FONDO PENSIONE MONOCOMPARTO Prevede un unico stile di gestione finanziaria, cioè un unico portafoglio il cui rendimento deve soddisfare tutti gli aderenti al fondo nonostante le inevitabili differenze di aspettative.

FONDO PENSIONE MULTICOMPARTO Prevede diverse linee di gestione, cioè più portafogli diversificati per grado di rischio e rendimento atteso, in grado di rispondere in modo flessibile alle diverse caratteristiche degli iscritti che, nel tempo, possono anche passare da un comparto all'altro.

FUTURE Contratto a termine con il quale le parti stabiliscono che, a una certa data futura, il venditore consegnerà una certa quantità di titoli, ricevendo dal compratore una somma stabilita al momento della conclusione del contratto.

GESTIONE ATTIVA Con la gestione attiva il gestore tenta di ottenere risultati superiori a quelli di benchmark, correndo però anche il rischio di ottenere risultati inferiori.

GESTIONE PASSIVA O INDICIZZATA Prevede la costruzione di portafogli tali da replicare esattamente i risultati del benchmark, sulla base del presupposto che battere il benchmark sia molto difficile.

GESTIONE PATRIMONI MOBILIARI Servizio di gestione di un patrimonio mobiliare svolto da un intermediario autorizzato nell'interesse del cliente.

GESTORE Persona, istituzione, società che amministra professionalmente un patrimonio per conto di clienti.

GOLDEN SHARE (azione d'oro) Titolo "speciale" che assicura allo Stato alcuni diritti residui (in pratica di veto) indipendentemente dalla quota di partecipazione.

INDICE DI BORSA Indicatore che misura l'andamento generale delle quotazioni di una borsa valori (Mib per l'Italia).

INSIDER TRADING Attività di negoziazione effettuata sulla base di informazioni riservate, non conosciute dal pubblico, sanzionate dalla legge penale.

LEASING Concessione in locazione di un bene strumentale contro pagamento di un canone, con possibilità di acquisirne la proprietà o di restituirlo al cedente al termine del contratto.

LETTERA Nel gergo è sinonimo di offerta. Mercato in “lettera” significa prevalenza della offerta sulla domanda, con prezzi tendenti al ribasso.

LIQUIDAZIONE Esecuzione dei contratti di borsa.

MERCATO MONETARIO E' il mercato dove vengono negoziate le attività finanziarie a reddito fisso a breve scadenza.

MERCATO PRIMARIO Mercato delle emissioni in cui si comperano titoli “nuovi”.

MERCATO SECONDARIO Mercato della circolazione in cui si negoziano titoli già emessi.

MIB (Milano Indice Borsa) L'indice ufficiale della Borsa italiana. Basato sul un valore di inizio anno pari a 1.000 esprime l'evoluzione quotidiana dei prezzi dei titoli attraverso lo scostamento da questo valore.

MIBTEL (Milano Indice Borsa Telematico) L'indice MIB ma si riferisce a un valore iniziale di 10.000 calcolato sulle quotazioni in tempo reale espresse dal mercato telematico. Per questo motivo considerato più adatto per valutare, oltre ai valori di borsa della giornata, la tendenza per la giornata successiva.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Amministrazione che, oltre a partecipare in posizione eminente alla definizione della "policy" del mercato, esplica funzioni di alta vigilanza sul medesimo. In particolare svolge compiti di natura regolamentare e sanzionatoria.

MTS S.p.a. Società che gestisce il mercato all'ingrosso dei titoli di stato italiani ed esteri e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da stati.

MONTE TITOLI Assicura l'amministrazione e la custodia centralizzati di azioni e obbligazioni (ad eccezione dei titoli di Stato la cui gestione è assicurata dalla Banca d'Italia).

NOCCIOLO DURO Pool di azionisti "forti" in grado per l'entità delle quote in portafoglio, di influire sulla gestione aziendale.

O.I.C.V.M. Sigla dell'Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari. Tale definizione comprende: Fondi comuni di investimento mobiliare aperto, società di investimento a capitale variabile (Sicav), quote di investimento collettivo in valori mobiliari esteri armonizzati, fondi chiusi.

OBBLIGAZIONE Titolo di credito che attribuisce al titolare i diritti connessi alla condizione di creditore e rappresenta per l'emittente un debito.

OBBLIGAZIONE CONVERTIBILE Obbligazione che prevede, a una certa data, la possibilità di optare tra il rimborso del prestito e l'acquisizione di predeterminate quote di capitale.

O.P.A. Offerta pubblica di acquisto rivolta da un soggetto a tutti gli azionisti di una società, per ottenere l'acquisto di tutte (o parte) delle azioni di tale società ad un prezzo predeterminato. E' obbligatoria se è imposta dalla legge quando cambia il controllo.

O.P.S. Offerta pubblica di scambio indirizzata al mercato con la quale il soggetto offre azioni di una società per ottenerne in cambio altre di diversa società.

O.P.V. Offerta pubblica di vendita con la quale una società sollecita l’investimento di un determinato quantitativo di strumenti finanziari (propri o emessi da altri).

ORSO Dall'inglese "bear", designa la tendenza al ribasso del mercato borsistico.

P/E (price/earnings) Il rapporto tra il prezzo di un titolo e gli utili per azione, a loro volta espressi dal rapporto tra utile netto e numero di azioni in circolazione. Tramite il P/E che è uno degli indicatori più importanti per l'analisi di un titolo, si possono confrontare società di uno stesso comparto.

PLUSVALENZA Guadagno in conto capitale conseguito dalla compravendita in titoli, quando si vende a valori superiori rispetto a quelli di acquisto (capital gain).

PORTAFOGLIO Insieme di titoli di gestione presso un'istituzione finanziaria.

PRIME RATE Tasso di interesse di massimo favore, applicato dalle banche su prestiti concessi ai loro migliori clienti. Indicatore di base per definire tutti gli altri tassi del mercato monetario e finanziario e in particolare il costo del denaro, cioè il tasso di interesse praticato dalle banche alla loro clientela.

PROSPETTO INFORMATIVO Documento fondamentale nel collocamento di strumenti finanziari presso il pubblico. Contiene dati dettagliati sull'operazione e tutti gli organi interessati. Deve essere portato a conoscenza del cliente prima della sottoscrizione e viene approvato dalla Consob.

PUBLIC COMPANY Società a proprietà largamente diffusa, dove cioè nessuno degli azionisti detiene partecipazioni di particolare rilievo. QUOTA La frazione del patrimonio del fondo. Chi investe in un fondo riceve un numero di quote pari al rapporto tra l'importo netto versato (al netto delle eventuali commissioni di sottoscrizione) e il valore che la quota ha in quel momento.

RATING (valutazione) E' un importante elemento di valutazione nelle scelte di investimento, soprattutto nei mercati obbligazionari internazionali. Si riferisce alla qualità, in termini di rischio, di una obbligazione o di un soggetto emittente. Il rating viene emesso da società specializzate.

REDDITO FISSO Rendimento di una obbligazione, in termini percentuali sul valore nominale, predefinito al momento dell'emissione e che rimane inalterato per tutta la vita del titolo.

REGOLAMENTO DEI FONDI Si tratta delle norme che regolano l'attività di un Fondo e fissano le politiche di investimento ed i regimi commissionali. Viene approvato dalla Banca d'Italia.

RISCHIO-RENDIMENTO Il rendimento richiesto dall'investitore è sempre funzione del rischio associato all'investimento. Investire in azioni è senz'altro più rischioso che investire in titoli di Stato, ma, nel medio-lungo periodo, può generare rendimenti più elevati.

RIPORTO Uno dei contratti base di borsa, mediante il quale chi ha acquistato azioni senza disporre del denaro, può invece di ritirare i titoli e pagare il dovuto, farsi prestare, dietro interesse, il denaro necessario, con l'intervento di una banca che si trattiene i titoli in garanzia fino alla successiva scadenza dei riporti.

ROE (return on equity) Il rapporto tra utile netto e patrimonio netto di una società. Indice fondamentale per capire quanto renda agli azionisti il capitale investito nell'azienda.

SERVIZI D'INVESTIMENTO Sono i servizi che possono essere prestati dalla Banche, dalle SIM, dagli intermediari europei autorizzati e dagli agenti di cambio. Consistono nella negoziazione, collocamento, gestione individuale e amministrazione e custodia.

SICAV Società di investimento a capitale variabile. Ha lo stesso scopo del fondo comune con la differenza che il risparmiatore acquista azioni (nominative o al portatore) invece di quote.

SIM Società di Intermediazione Mobiliare. E' l'impresa di investimento italiana autorizzata dalla Consob a prestare servizi di investimento.

SOCIETA' DI GESTIONE (SGR) Società per azioni iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia la cui attività consiste nella movimentazione del portafoglio titoli dei fondi comuni di investimento.

SPLITTING Il frazionamento del valore di un titolo in tanti titoli la cui somma del valore è pari a quello originario.

SPREAD Maggiorazione che talvolta viene applicata agli indici usati per calcolare il rendimento dei titoli indicizzati. Per esempio, i rendimenti delle cedole dei CCT vengono calcolati aggiungendo al tasso dei BOT una maggiorazione (spread) che varia a seconda delle emissioni.

STANZA DI COMPENSAZIONE Rappresenta il sistema di compensazione e liquidazione della Banca d'Italia . Gestisce il regolamento delle operazioni in strumenti finanziari.

STOCK PICKING Scelta dei singoli titoli sui quali operare dopo che si è già deciso di investire in un determinato settore o prodotto.

STRUMENTI FINANZIARI I titoli e i contratti nominativamente indicati dal T.U. della Finanza (azioni, obbligazioni, titoli di stato quote di fondi e contratti su derivati).

SWAP (scambio) Operazione tramite la quale due parti si scambiano contrattualmente due distinti flussi di pagamento: in linea di massima ognuna delle due parti vende a pronti e lo riacquista a termine.

SWITCH (spostamento) Movimentazione di denaro da un tipo di investimento a un altro (viene praticato anche tra fondi gestiti da una medesima SGR).

TASSO UFFICIALE DI SCONTO (TUS) È il tasso di interesse praticato dalla Banca d'Italia sui finanziamenti concessi al sistema bancario in forma di apertura di credito, risconto di titoli o anticipazioni. Al tasso ufficiale di sconto si collega direttamente il "prime rate".

TERZO MERCATO Mercato di negoziazione dei titoli non presenti nei listini ufficiali. Il mercato non è ufficializzato e regolamentato in forma rigida, ma gode comunque di grande importanza nella pratica operativa finanziaria.

TIMING È la scelta del momento nel quale realizzare una certa operazione di mercato.

TORO Dall'inglese "bull" indica in gergo la tendenza del mercato borsistico al rialzo.

UMBRELLA FUND Letteralmente, Fondo ombrello o multicomparto. L'investitore può diversificare il proprio investimento in vari mercati all'interno dello stesso fondo e passare facilmente da un mercato all'altro a seconda delle proprie aspettative.

VALORE NOMINALE Valore unitario dei titoli di un prestito obbligazionario, cioè il valore che sarà rimborsato alla scadenza naturale.

VOLATILITA' Relativa instabilità di un certo valore finanziario cioè la tendenza a salire o scendere repentinamente.

WARRANT Titolo accessorio di un titolo principale con circolazione e negoziazione propria e autonoma rispetto al titolo "madre" e che conferisce diritti specifici al suo portatore.

ZERO COUPON Obbligazioni prive di cedole, cioè non fruttano interesse. Il loro rendimento è dato dalla differenza fra il prezzo di sottoscrizione e quello di rimborso (es. BOT).

 

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NOZIONE DI FIDEJUSSIONE PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
venerdì 21 novembre 2008
Codice Civile
Libro IV “delle obbligazioni”
Titolo III

Capo XXII: Della fideiussione


Sezione I: Disposizioni generali

Art. 1936 Nozione
E' fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

Art. 1937 Manifestazione della volontà
La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.

Art. 1938 Fideiussione per obbligazioni future o condizionali
La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura (1353), con la previsione in quest'ultimo caso dell'importo massimo garantito.
NOTA Comma così sostituito dall'Art. 10 della Lelle 17 febbraio 1992, n. 154, riportata tra le Leggi Speciali).

Art. 1939 Validità della fideiussione
La fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale (1255), salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace.

Art. 1940 Fideiussore del fideiussore
La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore.

Art. 1941 Limiti della fideiussione
La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto al debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.
Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.
La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.

Art. 1942 Estensione della fideiussione
Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.

Art. 1943 Obbligazione di prestare fideiussione
Il debitore obbligato a dare un fideiussore (1179) deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione (2740) e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare (att. 189).
Quando il fideiussore e divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.

Sezione II: Dei rapporti tra creditore e fideiussore

Art. 1944 Obbligazione del fideiussore
Il fideiussore e obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito (1292 e seguenti, 1410).
Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'esclusione del debitore principale. In tal caso il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione (2268). Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.

Art. 1945 Eccezioni opponibili dal fideiussore
Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (1239), salva quella derivante dall'incapacità (1247, 1939).

Art. 1946 Fideiussione prestata da più persone
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito (1292), ciascuna di esse e obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

Art. 1947 Beneficio della divisione
Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.
Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.

Art. 1948 Obbligazione del fideiussore del fideiussore
Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.

Sezione III: Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale

Art. 1949 Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore
Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (1203).

Art. 1950 Regresso contro il debitore principale
Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione (1936).
Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.
Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale (1284), il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale (1224).
Se il debitore è incapace (414 e seguente, 1939), il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio (2041 e seguente).

Art. 1951 Regresso contro più debitori principali
Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato.

Art. 1952 Divieto di agire contro il debitore principale
Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito.
Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento.
In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore.

Art. 1953 Rilievo del fideiussore
Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso (1179), nei casi seguenti:
quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
quando il debitore è divenuto insolvente;
quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;
quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;
quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.

Sezione IV: Dei rapporti fra più fideiussori

Art. 1954 Regresso contro gli altri fideiussori
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'Art. 1299 (1239).

Sezione V: Dell'estinzione della fideiussione

Art. 1955 Liberazione del fideiussore per fatto del creditore
La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti (1949), nel pegno (2784 e seguenti), nelle ipoteche (2808 e seguenti) e nei privilegi (2745 e seguenti) del creditore.

Art. 1956 Liberazione del fideiussore per obbligazione futura
Il fideiussore per un'obbligazione futura (1938) è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (1461, 1844, 1850, 1877). Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.
(Comma aggiunto dall'Art. 10, Legge 17 febbraio 1992, n. 154, riportata tra le Leggi Speciali).

Art. 1957 Scadenza dell'obbligazione principale
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi (2964; att. 190) abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate (1267).
La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore (2943 e seguenti; att. 190).

Ultimo aggiornamento ( martedì 02 dicembre 2008 )
 
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